Regolamento di riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi D.P.R. 29.10.2010 n° 263 , G.U. 09.02.2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 263
Regolamento di riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0025)
(GU n. 32 del 9-2-2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto»;
Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l’istituzione dell’Ente opere laiche palatine pugliesi;
Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la piu’ idonea a favorire le attivita’ dell’Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 gennaio 2010, del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;
Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 18 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha espresso l’avviso che l’operazione di riordino rappresenti non solo un atto formale, ma tenga conto anche dell’autosufficienza dei mezzi finanziari della Fondazione;
Ravvisata la piena congruita’ e adeguatezza dei mezzi patrimoniali della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Privatizzazione dell’Ente opere laiche palatine pugliesi
1. L’Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, e’ trasformato nella fondazione di diritto privato «Fondazione Opere laiche palatine pugliesi», di seguito denominata: «Fondazione». 2. La Fondazione, con personalita’ giuridica di diritto privato, e’ disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto. 3. La vigilanza sulla Fondazione e’ esercitata dal Ministero dell’interno.
Art. 2 Modifiche statutarie
1. Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche e’ acquisito il preventivo parere del Ministero dell’interno, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Lo Statuto della Fondazione prevede la partecipazione all’organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell’interno. 3. Il Presidente della Fondazione e’ nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo Statuto disciplina le modalita’ procedimentali di nomina del Presidente. Art. 3 Patrimonio della Fondazione 1. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito dal patrimonio dell’Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L’inventario dei beni e’ redatto dall’organo di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Il Ministero dell’interno verifica che nell’inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell’ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita’. 4. Nell’inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell’interno, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello Statuto della Fondazione.
Art. 4 Entrate
1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica. 2. Lo Statuto non puo’ prevedere la possibilita’ di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici. 3. La titolarita’ degli organi della Fondazione e’ onorifica.
Art. 5 Disposizioni transitorie
1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie previste dall’articolo 2, comma 1. 2. Gli organi dell’Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all’insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2010. Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011. Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 85.